Contratti per le località a prevalente vocazione turistica: c'è l'accordo

23/04/2019

Il 17 aprile scorso è stato sottoscritto un verbale di intesa tra Confcommercio Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil nel quale le parti hanno confermato la validità e piena applicabilità dell’articolo 66 bis del Ccnl Terziario e ribadito la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n.81/2015 in materia di stagionalità contrattuale, alla luce delle modifiche apportate dal DL 87/2018 (Decreto Dignità). 
 
Questa stagionalità di tipo “contrattuale” permette di effettuare assunzioni a tempo determinato non soggette ai limiti quantitativi, alla durata complessiva non eccedente i 36 mesi, allo stop and go tra un contratto e l’altro previsti per i restanti casi dalla normativa.
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