CQC: un decreto ministeriale mette ordine alla materia

14/05/2013

CQC: un decreto ministeriale mette ordine alla materia

Per dare ordine a tutta la normativa legata alla carta di qualificazione dei conducenti (CQC), il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto ministeriale 17 aprile 2013 pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013 (che abroga il decreto 22 ottobre 2010). Non contiene novità di rilievo, ma fa ordine rispetto agli obblighi connessi alla CQC e al loro coordinamento rispetto alle modifiche introdotte al Codice della Strada e alle denominazioni delle patenti. Vediamo quindi gli aspetti principali, ripetendo cose note con qualche piccola novità, mentre per tutti i dettagli si rinvia al decreto che trovate in allegato.

A cosa serve la CQC
La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. Devono possederla obbligatoriamente (dal 10 settembre 2009, rispetto al trasporto merci) gli autisti che svolgono professionalmente l’autotrasporto di persone e di merci su veicoli che possono essere condotti soltanto avendo una patente di tale categoria: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE (prima C, CE, D e DE).  A partire dal 18 aprile 2013, all’atto del rilascio o del rinnovo della CQC, non si rilascia una nuova tessera come avveniva in passato, ma una patente a cui sul retro si aggiunte il codice 95. In pratica si ha un’unica patente, chiamata Patente CQC, in cui vengono riportate tutte le licenze alla guida possedute, il tipo di CQC e le relative scadenze.  In pratica, per i conducenti titolari di patenta italiana, si elimina la CQC formato card sostituita dall’inserimento, sulla patente di guida, del codice unionale “95”; il formato card, invece, resta in vigore per i conducenti titolari di patente estera che ottengano la cqc nel nostro Paese. Il conducente deve avere sempre con sé la CQC o la patente integrata con il codice 95 e deve esibirla insieme agli altri titoli di viaggio agli organi di controllo che ne facciano richiesta.

In che modo si ottiene la CQC
È necessario frequentare un corso di formazione iniziale e superare un esame oppure semplicemente sulla base di una documentazione. Questa seconda ipotesi è riservata a chi è già titolare del certificato di abilitazione professionale KD rilasciato entro la data del 9 settembre 08 e/o titolare della patente di categoria C oppure CE rilasciata entro il 9 settembre 2009.
Per il trasporto merci il 9 settembre 2014 è il termine convenzionale di scadenza di tutte le CQC emesse tramite documentazione anche di quelle che, se richieste prima, saranno rilasciate fino a tale data. In tale eventualità i titolari dovranno provvedere al rinnovo della CQC frequentando un corso di aggiornamento professionale.
Ovviamente, il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.

La guida di quali veicoli è esentata dal possesso della CQC
Questo è l’elenco:
A. I veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
B. I veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
C. I veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
D. I veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
E. I veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
F. I veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini privati e non commerciali. Sono esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus, minibus che effettuano trasporto di persone senza lucro (es. trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell’impresa su mezzi di proprietà della stessa, ecc.);
G. I veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente (trasporto in conto proprio).
Per le esenzioni previste ai punti F e G riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, i ministeri competenti hanno chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo, seppure adibito al trasporto in conto proprio, sia svolta a titolo professionale.
La carta di qualificazione è sempre obbligatoria per il trasporto in conto terzi. Se il dipendente non è inquadrato con mansioni di autista, in caso di violazioni al Codice della strada, l’eventuale decurtazione dei punti verrà effettuata sulla patente di guida anche se il dipendente possiede la CQC.

Che durata ha la CQC
5 anni rinnovabili (previa frequenza del corso di aggiornamento).

A quali sanzioni o decurtazione di punti espone l’esserne sprovvisti
Guidare senza CQC comporta una sanzione da 400 euro a 1600 euro oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo per 60 giorni, anche se si disponeva della regolare patente. La guida con CQC scaduta è soggetta alla sanzione da euro 155 a euro 624 oltre alla sanzione accessoria del ritiro della carta.  In caso di impossibilità momentanea ad esibire la CQC si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.  L’eventuale decurtazione del punteggio si applica alla CQC del conducente se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell’esercizio dell’attività professionale di autista.  In caso di perdita totale del punteggio sulla CQC del conducente, il documento viene revocato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’articolo 126-bis Codice della Strada.  Dalla revoca della patente di guida consegue anche quella della CQC.

Categorie:  Autotrasportatori
Fai Mantova

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