Emergenza Covid, green pass e ultime novità

27/07/2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è in vigore il decreto 105/2021 che reca le nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per permettere l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Di seguito elenchiamo le principali disposizioni di interesse.

Aggiornamento parametri relativi ai colori delle Regioni
Resta il parametro dell’incidenza dei contagi, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa). Dal 1 agosto i due parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Servizi e attività accessibili solo a possessori di certificazioni verdi COVID- 19 (c.d. GREEN PASS)
Dal 6 agosto 2021, in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano permesse), l’accesso a questi servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS):

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.

NOTA BENE: ricordiamo che le certificazioni verdi COVID-19 sono sempre necessarie anche per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.

Per ottenere la certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) è sufficiente una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (anche con la somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
  2. avvenuta guarigione da COVID-19
  3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV 2.

Esenzioni dall’obbligo di esibire il GREEN PASS:
L’obbligo non si applica:

  1. ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale);
  2. ai soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

Verifiche
Alla verifica del possesso sono tenuti i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, con le seguenti modalità:

  1. lettura del codice a barre, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile (gratuita da Apple store o Google Play) . Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo;
  2. l'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L' App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;
  3. l'interessato, su richiesta del verificatore (a sua discrezione) , esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica (vedi modello sotto).

Sanzioni
In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

Impatto sulle alcune tipologie di imprese associate

  • Alloggio/Soggiorno in strutture ricettive: il green pass non è richiesto per il soggiorno. Pertanto, i gestori delle strutture ricettive non sono legittimati a verificare il possesso del green pass dei clienti che soggiornano nella struttura.
  • Servizi di ristorazione: è previsto l’obbligo del green pass per accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso. Al momento sembrano ricomprese anche le attività di ristorazione al chiuso svolte nelle strutture ricettive e riservate agli alloggiati.
  • Spettacoli aperti al pubblico: è richiesto il green pass per accedere agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto.
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso, anche all’interno di strutture ricettive: il green pass è espressamente richiesto per tali servizi o attività, se svolti al chiuso, anche all’interno delle strutture ricettive.
  • Sagre e fiere, convegni e congressi: per tali attività è necessario il green pass. La norma non richiama espressamente le riunioni (come, ad esempio, le assemblee societarie e le assemblee di condominio) e i corsi di formazione, che di conseguenza, salvo interpretazioni restrittive da parte del Governo, dovrebbero continuare a poter essere svolti anche senza il possesso del green pass.
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento: la norma prevede il possesso del green pass, senza specificare se limitatamente alle attività al chiuso. Di conseguenza, si ritiene che il requisito sia necessario anche per le attività all’aperto.
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò: per tali attività, anche se interne alle strutture ricettive, è necessario il possesso del green pass.
  • Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting: anche se svolte all’aperto, i partecipanti devono essere muniti di green pass.

APPLICABILITÀ AI LAVORATORI
Anche se nel comunicato stampa diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22 luglio, si afferma che la certificazione verde sarà richiesta per poter “svolgere o accedere” alle attività e agli ambiti appena sopra menzionati, in realtà, il testo ufficiale del decreto non riporta alcuna parola
che possa riferirsi allo “svolgimento” delle attività. Il GREEN PASS, quindi, al momento non è richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell’impresa, titolari compresi.

Per informazioni e assistenza:
T.0376 231226 - f.detogni@confcommerciomantova.it

FAQ GREEN PASS: https://www.confcommercio.it/-/faq-green-pass

Green pass, regole sul controllo del documento d'identità

Il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 202, ha fornito un chiarimento sul tema del controllo sul documento di riconoscimento nei confronti dei clienti che vogliano usufruire di servizi e attività per l’accesso ai quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi.

Il provvedimento del Viminale ora detta una linea chiara sui controlli, precisando che:
  • resta in capo ai soggetti identificati dall’art. 13, comma 2, del DPCM del 17 giugno u.s. l’onere di verificare mediante l’App “Verifica c 19” il possesso da parte del cliente di una delle certificazioni verdi;
  • il controllo sul documento di riconoscimento di cui all’art. 13, comma 4 del DPCM sopra citato, deve essere intesa come attività di accertamento avente natura discrezionale (come dimostra la precisazione “a richiesta dei verificatori”) che si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;
  • il suindicato accertamento dovrà essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo, nei confronti di terzi;
  • in caso di richiesta da parte del verificatore, l’avventore è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale;
  • qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione di cui all’art. 13 del D.L. n. 52/2021, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente, risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore.

Tamponi a prezzi agevolati

Confcommercio Mantova ha stipulato con Astro Salute Poliambulatorio una convenzione che prevede l'erogazione di Tamponi SARS-CoV-2 a tariffe agevolate a vantaggio delle aziende iscritte all'associazione
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