Fondo per il reddito di ultima istanza, i beneficiari

22/06/2020

E' stato sottoscritto, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un decreto per il rifinanziamento del “Fondo per il reddito di ultima istanza”. Con tale decreto è stata dunque fissata, nella misura di 220 milioni di euro, la quota parte del Fondo da destinarsi al sostegno del reddito dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 non coperti da altre misure.

Nello specifico, lo stanziamento di tali risorse risulta finalizzato all'erogazione di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore di specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno subito la cessazione, riduzione o sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all'art. 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.
 
Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  •  incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva nonchè iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il godimento di tali indennità è subordinato alle seguenti condizioni: non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente, non essere titolari di pensione. 

È, inoltre, prevista l'incumulabilità dell’indennità in parola con la fruizione di altri trattamenti, per il dettaglio dei quali si rimanda alla lettura al decreto.

Infine, per far fronte alle richieste pervenute entro il 30 aprile 2020, il decreto interministeriale del 30 aprile 2020 stabilisce l’incremento, da 200 a 280 milioni, dello stanziamento delle risorse destinate alle indennità disciplinate, per il mese di marzo 2020, in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, le cui modalità di erogazione sono contenute nel decreto interministeriale del 28 marzo scorso.
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