Fondo perduto e finanziamenti garantiti: cosa controllerà la Guardia di Finanza

25/02/2021

Sono in procinto di iniziare i controlli della Guardia di Finanza sui contributi a fondo perduto richiesti e ricevuti dagli operatori economici e sui finanziamenti bancari garantiti da soggetti statali concessi in virtù delle norme sovvenzionali emanate a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
L’art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, nonché di reddito agrario, titolari di partita IVA, prevedendo, la presentazione di una specifica istanza, “con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti” dalla legge.
Il D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori) ha previsto la concessione di un ulteriore contributo sulla falsariga di quello disciplinato dall’art. 25 del decreto Rilancio.
Sono stati istituiti dei protocolli contro le infiltrazioni criminali e sulla spettanza dei contributi a fondo perduto.

FINANZIAMENTI BANCARI ASSISTITI DA GARANZIA
Rientrano tra le garanzie Covid-19 quelle garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito con legge n. 662/1996) ai sensi dell’art. 56, D.L. n. 18/2020 e del D.L. n. 23/2020.
Le garanzie da parte di SACE e di altri fondi statali per i finanziamenti emessi dalle banche potevano essere rilasciate in presenza di determinati requisiti (sede in Italia, destinazione dei finanziamenti verso stabilimenti italiani, comprovata difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-19, ecc.).

CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Gli appartenenti alla Guardia di Finanza possono anche eseguire accessi, ispezioni, verifiche, effettuare richieste di informazioni, inviare questionari e inviti e avvalersi di anche altri strumenti di controllo e verifica.

QUALI SANZIONI SI RISCHIANO
Le direttive emanate dal Comando Generale del Corpo fanno cenno anche agli aspetti sanzionatori per l’indebito utilizzo delle due agevolazioni.
In particolare, è previsto che qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate, sulla base del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, potrà recuperare il contributo stesso, applicando le disposizioni previste in materia di compensazione di crediti inesistenti, mediante il c.d. “atto di recupero” motivato, che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui il contributo è stato fruito.
Con l’atto di recupero sono irrogate le sanzioni e applicati gli interessi (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973).
La sanzione prevista va dal 100% al 200% del contributo non spettante e non può essere applicata la definizione agevolata.

In caso di percepimento del finanziamento garantito o del contributo in tutto o in parte non spettante è prevista anche l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 316-ter c.p..
Tale disposizione prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni (salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all’art. 640-bis c.p.), per chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’UE.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. (comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito).
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