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Fondo perduto e finanziamenti garantiti: cosa controllerà la Guardia di Finanza
Fondo perduto e finanziamenti garantiti: cosa controllerà la Guardia di Finanza
25/02/2021
Sono in procinto di iniziare i
controlli della Guardia di Finanza
sui
contributi a fondo perduto
richiesti e ricevuti dagli operatori economici e sui
finanziamenti bancari garantiti da soggetti statali
concessi in virtù delle norme sovvenzionali emanate a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
L’art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, nonché di reddito agrario, titolari di partita IVA, prevedendo, la presentazione di una specifica istanza, “con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti” dalla legge.
Il D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori) ha previsto la concessione di un ulteriore contributo sulla falsariga di quello disciplinato dall’art. 25 del decreto Rilancio.
Sono stati istituiti dei protocolli contro le infiltrazioni criminali e sulla spettanza dei contributi a fondo perduto.
FINANZIAMENTI BANCARI ASSISTITI DA GARANZIA
Rientrano tra le garanzie Covid-19 quelle garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito con legge n. 662/1996) ai sensi dell’art. 56, D.L. n. 18/2020 e del D.L. n. 23/2020.
Le garanzie da parte di SACE e di altri fondi statali per i finanziamenti emessi dalle banche potevano essere rilasciate in presenza di determinati requisiti (sede in Italia, destinazione dei finanziamenti verso stabilimenti italiani, comprovata difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-19, ecc.).
CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Gli appartenenti alla Guardia di Finanza possono anche eseguire accessi, ispezioni, verifiche, effettuare richieste di informazioni, inviare questionari e inviti e avvalersi di anche altri strumenti di controllo e verifica.
QUALI SANZIONI SI RISCHIANO
Le direttive emanate dal Comando Generale del Corpo fanno cenno anche agli a
spetti sanzionatori per l’indebito utilizzo delle due agevolazioni
.
In particolare, è previsto che qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate, sulla base del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza,
potrà recuperare il contributo stesso
, applicando le disposizioni previste in materia di compensazione di crediti inesistenti, mediante il c.d. “atto di recupero” motivato, che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui il contributo è stato fruito.
Con l’atto di recupero sono irrogate le sanzioni e applicati gli interessi
(art. 20 del D.P.R. n. 602/1973).
La
sanzione
prevista va
dal 100% al 200% del contributo non spettante
e non può essere applicata la definizione agevolata.
In caso di
percepimento del finanziamento garantito o del contributo in tutto o in parte non spettante
è prevista
anche l’applicazione della sanzione penale
di cui all’art. 316-ter c.p..
Tale disposizione prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni (salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all’art. 640-bis c.p.), per chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’UE.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. (comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito).
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