Istruzioni per obblighi contributivi per permessi non fruiti per Rol ed ex festività soppresse

10/08/2011

Istruzioni per obblighi contributivi per permessi non fruiti per Rol ed ex festività soppresse

L’Inps, con messaggio 13 luglio 2011, n. 14605, ha fornito ulteriori istruzioni, oltre a quelle già trasmesse con la circolare n. 92/2011, circa le modalità di assolvimento dell’obbligazione contributiva connessa al mancato godimento dei permessi per riduzione di orario di lavoro (c.d. Rol) o per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.

L’Istituto precisa, in merito alla natura della previsione che stabilisce il termine di fruizione dei Rol e delle ex festività e che prevede la corresponsione di una indennità sostitutiva, che il riferimento può essere costituito sia dalla contrattazione collettiva nazionale sia da quella di secondo livello.

Inoltre, si può sempre considerare il ricorso alla pattuizione individuale e in virtù di tale previsione, l’obbligazione contributiva deve scadere in coincidenza con il sopra menzionato termine.

Nel caso in cui, invece, non venga regolamentato sia dalla contrattazione collettiva che dalle parti alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possono essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva.

In particolare, in merito alla contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per Rol o ex festività non godute, l’Istituto puntualizza che la stessa potrà essere versata dai datori di lavoro, senza oneri accessori, tramite una delle denunce contributive con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in esame, ossia entro e non oltre il 16 ottobre 2011.

Il consiglio dell’Area Lavoro e Relazioni Industriali è quello di sottoscrivere, quando possibile,  entro e non oltre il 16 ottobre 2011,  con tutti quei dipendenti che presentano un elevato residuo di permessi non fruiti per Rol ed ex festività soppresse, un  accordo individuale che posticipi i termini di fruizione.

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