L’art. 2 co. 4 del DL 138/2011 riduce a 2.500,00 euro non solo il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o titoli al portatore, ma anche quello relativo all’emissione di assegni bancari o postali non trasferibili, (il limite era stato già abbassato da 12.500,00 a 5mila euro con la manovra dell’anno scorso). Se si supera questa somma devono infatti essere utilizzati esclusivamente i mezzi “tracciabili” (assegni, moneta elettronica, bonifici etc). In base al nuovo comma 5 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007, infatti, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a “2.500,00″ euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Tale novità potrebbe impattare su coloro i quali continuano ad utilizzare la prassi (illecita) dell’emissione di assegni post datati; condotta che, seppure priva di rilevanza penale, costituisce comunque un’irregolarità amministrativa per evasione dell’imposta di bollo. Gli assegni post datati (emessi prima del 13.8.2011, ma recanti data successiva) di importo superiore alla nuova soglia, quindi, potrebbero: - non essere pagabili all’ultimo beneficiario; - esporre l’emittente alle sanzioni sopra ricordate.