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Linee guida per l’attività di food delivery
Linee guida per l’attività di food delivery
30/03/2020
Alla luce del DPCM del 22 marzo restano
sospese le attività dei servizi di ristorazione
(vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), le quali, tuttavia, hanno la
possibilità di fornire la consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie
.
Merita ricordare che si tratta di un servizio da sempre consentito alla ristorazione e
per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali
. Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata.
L’esercente potrà realizzare tale servizio
autonomamente oppure avvalendosi di soggetti terzi (ad esempio, con piattaforma specializzata).
Nel primo caso,
l'azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento
(con eventuale aggiornamento del manuale di haccp nel caso in cui, precedentemente, tale servizio non fosse stato previsto)
che per il trasporto
, garantendo, in questa fase di emergenza sanitaria, che
al momento della consegna sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
.
Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, invece, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre
l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.
Si segnala, inoltre, che l’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di derogare al divieto di spostamento all’interno e all’esterno del proprio Comune di domicilio o residenza. In altri termini, allo stato, salvo diverse specifiche disposizioni comunali,
sono consentite anche le consegne a domicilio al di fuori del proprio Comune
.
Sono già numerosi i
negozi di alimentari e gli esercizi della ristorazione mantovani che si sono attrezzati per la consegna a domicilio prevista dal DPCM del 11 marzo 2020 che consente il "food delivery"
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e di trasporto.
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