Lombardia "zona rossa": le restrizioni alle attività

05/11/2020

Confermato dal Presidente del Consiglio l’inserimento della Regione Lombardia tra le cosiddette “zone rosse” previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Di seguito le principali restrizioni che entreranno in vigore da venerdì 6 novembre:
  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali,  tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Inoltre, restano valide le seguenti norme in vigore a livello nazionale
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
  • Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
  • Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
Norme che varranno per “almeno 15 giorni” e comunque non oltre la data di efficacia del decreto, cioè inizio dicembre.
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