Moratoria del credito per la quota capitale fino al 31 dicembre 2021

01/06/2021

Recepimento delle disposizioni UE sul Temporary Framework

L’art. 16 del Decreto Legge 73 del 2021 (denominato Sostegni Bis) ha concesso alle imprese la facoltà di richiedere, sino al 31 Dicembre 2021, la proroga delle moratorie già comunicate ed ottenute in vigenza delle precedenti disposizioni che avevano precedente scadenza, come noto, al 30 Giugno 2021, seppur limitatamente alla sola quota capitale.
 
E’ una disposizione ad ampio respiro, in quanto, rispetto alla bozza iniziale del decreto, offre possibilità di proroga e di copertura garantita non solo a mutui e leasing ma anche ad anticipi fatture, finimport e finanziamenti bullet e pertanto a tutta la gamma di operazioni bancarie che erano state originariamente oggetto di moratoria (quindi tutte le fattispecie dell’articolo 56 II comma del decreto Cura Italia).
 
Ciò consente di dare maggiore respiro alle imprese e quindi se ne segnala l’importanza.
 
La moratoria sui finanziamenti prevista in origine dall’articolo 56 del Dl 18/2020 riguarda, sotto il profilo soggettivo, come chiarito dalle Faq del Mef, le micro imprese (cosiddette partite Iva), le piccole e medie imprese (Pmi), i professionisti e le ditte individuali.
 
Sotto il profilo oggettivo, invece, la moratoria ha riguardato (comma 2):
  • la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, alla data del 17 marzo 2020 (lettera a);
  • la proroga dei prestiti non rateali unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità (lettera b);
  • la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza, relativi a mutui e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie (lettera c).
Ricordiamo, poi, che l’ultima proroga per tutte e tre queste fattispecie aveva fissato la scadenza della moratoria al 30 giugno 2021. Ma ciò era stato il frutto di una serie di proroghe che si sono succedute in concomitanza del perdurare della crisi pandemica dal suo avvio a inizio 2020 fino a oggi.
 
La durata di queste misure, introdotte con il Dl 18 del 17 marzo 2020, era originariamente prevista fino al 30 settembre 2020. A fronte del perdurare della pandemia, poi, il Governo, con il decreto del 14 agosto 2020 ha esteso la moratoria fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per il turismo). Infine, con la legge di Bilancio 2021 le misure sono state estese fino al 30 giugno 2021.
 
Ora si registra l’ulteriore proroga che viene prevista dal decreto Sostegni bis e che di fatto sposta il nuovo termine della moratoria al 31 dicembre 2021.
 
Per beneficiare di questa ulteriore proroga della moratoria occorrerà far pervenire, mediante lo strumento della pec una comunicazione alla pec del soggetto finanziatore (istituto di credito o società di leasing) entro il 15 giugno 2021.
 
I soggetti interessati ad avvalersi della possibilità di ottenere tale importante proroga dovranno, quindi, attivarsi entro questo termine.
 
Come in origine, non sono previste delle forme particolari per la comunicazione.
 
Anzi è da notare che la nuova disposizione richiama solo il comma 2 del predetto articolo 56 e non anche il comma 3, in base al quale l’impresa doveva autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
 
La norma, tuttavia e come detto, precisa che la facoltà si applica alla sola quota capitale, lasciando quindi intendere che invece gli interessi dovranno essere corrisposti ordinariamente.
 
La misura dovrà essere autorizzata, come per le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato (anche se tale autorizzazione si presenta come atto dovuto in quanto la UE alla fine di Gennaio aveva già prorogato tutto il Temporary Framework in conseguenza della Pandemia al 31 Dicembre 2021), mentre il Fondo centrale di garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all’articolo 56 del Dl 18/2020, è già stato autorizzato ad aggiornare le proprie disposizioni operative.

 Per la comunicazione può essere utilizzato il fac-simile allegato. 

 Si consiglia infine di avvertire telefonicamente dell’avvenuta spedizione della suddetta comunicazione ogni singolo gestore e/o contatto incaricato di gestire il rapporto allo scopo di facilitare il recepimento della comunicazione
 
Confiditer rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Cristiano Bonardi - 3357069703  cristiano.bonardi@confiditer.it

 
Fac-simile
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner
Il nostro network