Obbligo Green Pass nei luoghi di lavoro: semplificazioni e chiarimenti

23/11/2021

È stata pubblicata in G.U. n. 277 del 20/11/2021 la L. n. 165 del 19/11/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 127 del 21/09/2021, recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. 

Di seguito evidenziamo le principali novità afferenti il lavoro privato: 

1) La verifica della certificazione verde Covid-19 per i lavoratori in somministrazione compete all’utilizzatore. Al somministratore compete invece l’onere di informare i lavoratori circa la sussistenza di tali prescrizioni; 
2) I lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli da parte dei rispettivi datori, per tutta la durata della relativa validità; 
3) Viene chiarito che i dieci giorni durante i quali i datori di lavoro (con meno di quindici dipendenti) possono sostituire, trascorsi cinque giorni, il lavoratore sospeso perché privo di certificato verde sono giorni lavorativi e la sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso; 
4) Qualora la scadenza del certificato verde COVID-19 del dipendente avvenisse nel corso della prestazione lavorativa, il lavoratore può rimanere sul luogo di lavoro per il tempo necessario a completare il turno di lavoro. 

 
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