Obbligo per tutte le aziende di dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

09/12/2015

Obbligo per tutte le aziende di dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Ricordiamo che dal 1° giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (dunque anche sotto le 10 unità), devono essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Chi è sottoposto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08?

Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci lavoratori di cooperativa o di Società, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.

Che cosa è il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza;
-l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
- l’individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedo una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.

Le sanzioni previste per il mancato adeguamento

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:
- per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.;
-per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.192,00 a € 4.384,00;
- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.096,00 a € 2.192,00.


Per info e assistenza è possibile contattare Cristina Bottacini:
0376 231210 - cbottacini@sviluppomantova.it

 

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