Pneumatici Fuori Uso. Definiti i primi importi del contributo ambientale

26/09/2011

Pneumatici Fuori Uso. Definiti i primi importi del contributo ambientale

Il Ministero dell’Ambiente, in data 7 settembre 2011, ha definito e comunicato il valore del contributo ambientale per alcune tipologie di pneumatici.
Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) previsto dal Decreto Ministeriale 82 del 11/4/2011, i pneumatici immessi sul mercato italiano sono gravati da un eco contributo, pagato dall’utente finale. Il contributo serve per finanziare le operazioni di raccolta e recupero da parte dei produttori e importatori di pneumatici ed è applicato in fase di sostituzione dei pneumatici fuori uso (dal 7 settembre 2011) o in caso di vendita del veicolo nuovo (7 ottobre 2011).

Viene, inoltre, differenziato per le diverse tipologie di pneumatici e di veicoli, deve essere indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura o qualsiasi altro documento fiscale rilasciato al cliente (come da fattura emessa dal produttore o dal fornitore).

I contributi ambientali comunicati dal Ministero non riguardano tutti i pneumatici, ma solo quelli dei marchi delle sei aziende socie del Consorzio Ecopneus: Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli.

A partire dal 7 settembre, pertanto, i gommisti, all’atto di vendita di pneumatici di uno dei marchi delle aziende citate, dovranno indicare, in modo chiaro e trasparente, in fattura o sullo scontrino fiscale, il contributo ambientale che copre i costi di gestione e recupero dei pneumatici fuori uso (come previsto dal Decreto n. 82 del 11 aprile 2011).

Si evidenzia che il contributo ambientale entra nella base imponibile dell’operazione, su cui si applica l’IVA con l’aliquota ordinaria, pertanto:

  •  su tutti i documenti fiscali di vendita di un pneumatico nuovo da parte dell’officina (non appena sarà reso noto l’importo del contributo) dovrà essere indicato, in una riga specifica, l’importo del contributo ambientale e come causale “Contributo Ambientale ex art.5, comma 4 ,del DM 82 del 11/04/2011”;
  • analogamente, dal 7 ottobre 2011, all’atto di vendita di un veicolo nuovo, dovrà essere riportata in fattura una riga specifica con l’indicazione del contributo ambientale ex art. 7, comma 5 del DM 82 del 11/04/2011 per lo smaltimento degli pneumatici provenienti da veicoli a fine vita.

L’importo del contributo varia naturalmente al variare delle dimensioni e tipologie del pneumatico: da 1,5 euro per le moto e 3 euro per le auto fino a 326 euro per le gomme per macchine industriali.

Cllicca qui per consultare in dettaglio la tabella con gli importi (IVA esclusa) da indicare nei documenti fiscali per i prodotti delle aziende associate a Ecopneus:

Per i marchi di tutte le aziende produttrici o importatrici di pneumatici, che nei mesi scorsi si sono rivolte ad Ecopneus, l’importo dell’eco-contributo rimarrà invariato. Secondo quanto prescrive il decreto, infatti, queste aziende dovranno essere integrate nel consorzio stesso, con una procedura che richiederà al massimo qualche settimana. Dopo di che, anche per i loro marchi, diventerà valido lo stesso contributo ambientale indicato nella tabella sopra indicata ed Ecopneus si preoccuperà di gestire la quantità di pneumatici (di qualsiasi marca) di loro pertinenza (per il 2011 il 25% dei prodotti immessi sul mercato nel 2010).

Per i marchi delle aziende produttrici o importatrici, che si sono rivolte ad altre strutture o che hanno deciso di occuparsi direttamente della gestione dei pneumatici fuori uso, l’importo del contributo potrebbe essere diverso, inferiore o superiore, in base alle stime dei costi di gestione che questi soggetti hanno comunicato al Ministero.

Per il momento gli uffici competenti del Ministero dell’Ambiente non hanno ancora reso note né quali sono, oltre a Ecopneus, le strutture associate autorizzate, né gli importi dei contributi ambientali da indicare in fattura per tutti gli altri marchi di pneumatici distribuiti nel mercato italiano.

A partire dal 7 settembre, si è avviata anche la gestione dei PFU. Le autofficine potranno conferire, gratuitamente, i PFU immessi sul mercato dopo il 7 settembre (solo quelli) ai soggetti incaricati dai consorzi dei produttori. Per farlo dovranno procedere alla registrazione ad uno dei consorzi. La registrazione ai consorzi è assolutamente volontaria, anche se indispensabile per smaltire gratuitamente i PFU prodotti successivamente al 7 settembre e potrà essere effettuata in un qualunque momento, anche dopo l’entrata in vigore dell’eco contributo.

Le imprese che, invece, non intendono rivolgersi ai consorzi (per es. perché non raggiungono i quantitativi minimi richiesti), continueranno a smaltire i pneumatici con le modalità abituali rivolgendosi, a pagamento, ad un qualsiasi soggetto autorizzato.
Si precisa, inoltre, che i PFU sostituiti prima della partenza del nuovo sistema di gestione, saranno soggetti, comunque, a ritiro oneroso da parte di qualunque soggetto autorizzato.

Ad oggi i consorzi attivi con i quali è possibile effettuare la registrazione e richiedere tutte le informazioni necessarie (quantitativi minimi, modalità di registrazione e di ritiro) sono due:

  • ECOPNEUS (costituito dai principali produttori di pneumatici)
  • ECOTYRE

Per informazioni, assistenza e iscrizioni al Consorzio si prega di contattare il nostro Sportello Ambiente al numero 0376 231209.

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