Ai dirigenti assunti nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2022, in forza al 12/04/2023, l’una tantum sarà erogata pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto. Essendo la previsione del calcolo pro-quota riferita ai soli assunti nel corso del triennio suddetto, l’importo spetta a tutti i dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, indipendentemente dalla data di attribuzione della qualifica. Ad es. un quadro nominato dirigente nel triennio 2020/22 ma in servizio in azienda per l’intero periodo, percepirà l’una tantum integralmente. Invece un quadro assunto il 01/01/2021 e nominato dirigente successivamente, quindi in servizio in azienda 24 mesi nel triennio, percepirà l’una tantum pro-quota. L’importo una tantum non è utile agli effetti del computo del TFR né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto. 3) Welfare. A titolo sperimentale, limitatamente alle annualità 2024 e 2025, l’accordo prevede il versamento di un importo pari a € 1.000,00 all’anno, nella piattaforma istituita presso il CFMT, destinato a beni e servizi espressamente previsti dal perimetro del welfare contrattuale. In materia di previdenza complementare, viene adeguato il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, elevandolo dall’attuale 2,39% a 2,43%, a decorrere dal 01/01/2024, e 2,47%, a decorrere dal 01/01/2025.
L'Area Lavoro e Relazioni industriali è a disposizione per eventuali chiarimenti: T. 0376 2311