Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei contribuenti soggetti all’Iva (sia imprese che professionisti, tanto in forma individuale quanto associata / societaria) devono risultare da apposite annotazioni eseguite sulla “scheda carburante”. Infatti le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale: l’utilizzo della scheda carburante sostituisce a tutti gli effetti le ordinarie modalità di certificazione. Più precisamente, salvo alcune eccezioni, per la cessione di carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, metano Gpl, ecc.) presso impianti stradali di distribuzione è previsto il divieto di fatturazione di cui all’art. 21 del DPR n.633/72.
La scheda carburante rappresenta quindi lo strumento necessario per poter documentare l’acquisto di carburante, presso impianti stradali di distribuzione, al fine di beneficiare tanto di una eventuale deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte dirette quanto per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’acquisto.
Vi sono però delle deroghe per le quali non è possibile utilizzare la scheda carburante, che quindi sono soggette a fatturazione obbligatoria:
Inoltre, vi sono dei casi particolari di fatturazione facoltativa, a richiesta del cliente all’atto di effettuazione dell’operazione:
Riepilogo dei dati obbligatori che deve contenere la scheda carburante:
In corrispondenza ad ogni rifornimento l’esercente deve:
D.L. n. 70/11: è possibile evitare la scheda carburante? Come già segnalato il D.L. n. 70/11 (decreto sviluppo) introduce un esonero dalla compilazione della scheda carburante: dal 14 maggio 2011 è prevista la possibilità di evitare la compilazione di tale documento nel caso in cui il carburante sia acquistato attraverso strumenti di pagamento elettronici, in particolare carte di credito, carte di debito (bancomat) e prepagate. Tuttavia, vi sono ancora aspetti poco chiari, in particolare:
In attesa di chiarimenti, si invita la clientela a continuare con le consuete modalità, quindi certificando tutti i rifornimenti tramite compilazione della scheda carburante.
D.L. n.138/11: dal 17 settembre rifornimenti con Iva al 21% Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 – c.d. Manovra-bis – entrano in vigore dal 17 settembre le disposizioni che modificano l’art.16, co.1 del DPR n.633/72, aumentando dal 20% al 21% la misura dell’aliquota Iva ordinaria.
Anche le operazioni di cessione di carburante da autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione – da certificarsi tramite scheda carburante – saranno assoggettate all’aliquota Iva del 21% a decorrere dai rifornimenti effettuati a partire dal 17 settembre scorso. Sotto tale profilo ad oggi non sono ancora chiare le modalità operative: in assenza di indicazioni precise al riguardo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, pare legittimo utilizzare comunque una scheda carburante mensile / trimestrale secondo la periodicità prescelta, distinguendo nella parte riepilogativa i corrispettivi a cui applicare il relativo scorporo. In altre parole:
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