Scheda carburante: problemi operativi

12/12/2011

Scheda carburante: problemi operativi

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei contribuenti soggetti all’Iva (sia imprese che professionisti, tanto in forma individuale quanto associata / societaria) devono risultare da apposite annotazioni eseguite sulla “scheda carburante”.
Infatti le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale: l’utilizzo della scheda carburante sostituisce a tutti gli effetti le ordinarie modalità di certificazione. Più precisamente, salvo alcune eccezioni, per la cessione di carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, metano Gpl, ecc.) presso impianti stradali di distribuzione è previsto il divieto di fatturazione di cui all’art. 21 del DPR n.633/72.

La scheda carburante rappresenta quindi lo strumento necessario per poter documentare l’acquisto di carburante, presso impianti stradali di distribuzione, al fine di beneficiare tanto di una eventuale deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte dirette quanto per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’acquisto.

Vi sono però delle deroghe per le quali non è possibile utilizzare la scheda carburante, che quindi sono soggette a fatturazione obbligatoria:

  • acquisti di carburante per autotrazione non effettuati presso gli impiantistradali di distribuzione;
  • acquisti di carburante non per autotrazione effettuati presso gli impiantistradali di distribuzione (ad esempio motori fissi);
  • acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali didistribuzione per i quali non può essere verificata la destinazione;
  • rifornimenti durante l’orario di chiusura (self-service);
  • procedura di “netting” in uso nel settore petrolifero;
  • cessioni nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza (art. 6 DPR n. 444/97);
  • cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla L. n. 298/74 (modifica decorrente dal 1/1/2006 per effetto delle modifiche apportate all’art. 6 del DPR n. 444/97 dal co.109, art.1 della L. n. 266/05) ;
  • carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi di spurgo pozzi, che non possono circolare su strada.

Inoltre, vi sono dei casi particolari di fatturazione facoltativa, a richiesta del cliente all’atto di effettuazione dell’operazione:

  • cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori domiciliati e residenti negli Stati membri della UE (art.12 del D.L. n. 457/97 convertito nella Legge n. 30/98);
  • cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto proprio muniti di licenza di cui all’art. 32 della L. n. 298/74 (DPR n. 277/00).

Riepilogo dei dati obbligatori che deve contenere la scheda carburante:

  • estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero telaio o altri elementi identificativi);
  • estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante (ditta per le imprese individuali, denominazione o ragione sociale per le società, nome e cognome per i professionisti);
  • domicilio fiscale;
  • numero di partita Iva;
  • ubicazione stabile organizzazione in Italia (per i soggetti domiciliati all’estero);
  • dati identificativi del soggetto residente all’estero e del rappresentante fiscale in Italia (art.17, co.2, DPR n.633/72);
  • numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre,dall’apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo (indicazione non necessaria per i professionisti)

In corrispondenza ad ogni rifornimento l’esercente deve:

  • indicare la data del rifornimento;
  • indicare l’ammontare del corrispettivo totale corrisposto dal cliente (al lordo dell’Iva);
  • indicare i propri estremi identificativi: denominazione o ragione sociale, ovvero ditta o cognome o nome, e ubicazione dell’impianto (anche mediante timbro);
  • accertare la corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire;
  • apporre la propria firma per convalida della regolarità dell’operazione di acquisto.

D.L. n. 70/11: è possibile evitare la scheda carburante?
Come già segnalato il D.L. n. 70/11 (decreto sviluppo) introduce un esonero dalla compilazione della scheda carburante: dal 14 maggio 2011 è prevista la possibilità di evitare la compilazione di tale documento nel caso in cui il carburante sia acquistato attraverso strumenti di pagamento elettronici, in particolare carte di credito, carte di debito (bancomat) e prepagate.
Tuttavia, vi sono ancora aspetti poco chiari, in particolare:

  • come possa essere portata in detrazione l’Iva relativa a tali adempimenti visto che, se non si utilizza la carta carburante, non vi è alcun documento in cui viene evidenziata l’imposta
  • è ammesso il pagamento “misto”? Ovvero, nel medesimo periodo prescelto (mese / trimestre) è possibile effettuare alcuni rifornimenti in contanti (quindi con compilazione della scheda carburante) e altri con carte elettroniche (quindi senza scheda carburante)? Stante il tenore della norma, parrebbe di no;
  • vi sono poi forti dubbi sulle modalità attraverso le quali il benzinaio può certificare il rifornimento del veicolo.

In attesa di chiarimenti, si invita la clientela a continuare con le consuete modalità, quindi certificando tutti i rifornimenti tramite compilazione della scheda carburante.

D.L. n.138/11: dal 17 settembre rifornimenti con Iva al 21%
Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione  n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 – c.d. Manovra-bis – entrano in vigore dal 17 settembre le disposizioni che modificano l’art.16, co.1 del DPR n.633/72,
aumentando dal 20% al 21% la misura dell’aliquota Iva ordinaria.

Anche le operazioni di cessione di carburante da autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione – da certificarsi tramite scheda carburante – saranno assoggettate all’aliquota Iva del 21% a decorrere dai rifornimenti
effettuati a partire dal 17 settembre scorso. Sotto tale profilo ad oggi non sono ancora chiare le modalità operative: in
assenza di indicazioni precise al riguardo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, pare legittimo utilizzare comunque una scheda carburante mensile / trimestrale secondo la periodicità prescelta, distinguendo nella parte riepilogativa i corrispettivi a cui applicare il relativo scorporo. In altre parole:

  • il monte rifornimenti effettuati sino al 16/9/2011 sarà assoggettato allo scorporo del 20%
  • mentre il monte rifornimenti effettuato a decorrere dal 17/9/2011 sarà interessato dallo scorporo del 21%.

Categorie:  Distributori di carburanti
Figisc Mantova

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