Coloro che, in conseguenza all’adeguamento agli studi di settore, dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli giudicati «congrui» possono, in base alla possibilità offerta dal decreto Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), accedere a un regime premiale. Adesso, con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio, vengono modificati i criteri per individuare i soggetti che hanno diritto a tale regime e viene data attuazione ad alcune disposizioni. Rispetto al primo punto, i soggetti ammessi al regime sono quelli che, nel periodo di imposta di riferimento, risultano «congrui» e «coerenti» agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore. Per la precisione è necessario che: - esista coerenza rispetto a tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore; - se il soggetto consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, sussista per entrambe le categorie reddituali l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore; - se il soggetto faccia riferimento a due diversi studi di settore, congruità e coerenza sussistano per entrambi gli studi.
Rispetto al 2012, l’accesso al regime premiale è stato previsto per i contribuenti congrui e coerenti che applicano alcuni studi di settore, compreso il VG68U sul Trasporto di Merci su strada e servizi di trasloco. Inoltre, viene anche richiesto che il soggetto abbia regolarmente comunicato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, riportando fedelmente tutti i dati.
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