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Attività produttive indispensabili, ecco l’elenco definitivo. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo chiarisce i codici Ateco ammessi
Attività produttive indispensabili, ecco l’elenco definitivo. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo chiarisce i codici Ateco ammessi
26/03/2020
Alla fine è arrivata l’intesa tra Governo e sindacati sulle modifiche all’
elenco delle attività produttive considerate indispensabili per il Paese e che, dunque, possono continuare a rimanere aperte
. Le novità:
limitata l’attività dei call center, della fabbricazione di carta, degli imballaggi in legno. Stop totale alla fabbricazione di articoli in gomma e via libera alla fabbricazione di confezioni in vetro per alimenti, alle agenzie di somministrazione.
L’
allegato 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25 marzo 2020, in vigore da oggi 26 marzo
, contiene l’
elenco definitivo dei codici Ateco delle attività produttive ritenute indispensabili che quindi possono rimanere aperte
. L’allegato sostituisce l’allegato 1 del
DPCM del 22 marzo
scorso.
Il decreto del MISE prevede ulteriori prescrizioni in merito ad alcune categorie:
le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)”
(codice ATECO 78.2): sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
le “Attività dei call center”
(codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese”
(codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Il decreto prevede infine,
per le imprese sospese, la possibilità di completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il 28 marzo 2020.
All. 1 DM MISE 25 MARZO, P. 1
All. 1 DM MISE 25 MARZO, P. 2
All. 1 DM MISE 25 MARZO, P. 3
DM MiSE 25 MARZO
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Ordinanze regionali, le disposizioni vigenti in Lombardia fino al 5 aprile
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Dal Governo sanzioni più dure per chi viola le norme
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