Fase 2, disposizioni valide dal 4 al 17 maggio

04/05/2020

DAL 4 SINO AL 17 MAGGIO IN LOMBARDIA VALGONO LE DISPOSIZIONI DEL DPCM 26 APRILE 2020 INTEGRATE CON ORDINANZE REGIONALI

Per comodità le riportiamo, sintetizzate, di seguito.

Disposizioni di Regione Lombardia

L’ordinanza regionale n. 539 del 3 maggio 2020, firmata dal Presidente Attilio Fontana in sostituzione della precedente Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020, stabilisce specifiche indicazioni valide per la Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile  (v. paragrafo sotto).

Nell’ordinanza sono confermate: l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine, o indumenti utili a coprire naso e bocca e alcune disposizioni per i mercati all’aperto, per il commercio al dettaglio e per altre attività economiche. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile in fondo alla pagina. Di seguito una sintesi delle disposizioni di interesse per le imprese.

1.Mascherine
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.
Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.

2. Commercio al dettaglio
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio. Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

3. Mercati
I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.
Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.

4. Altre attività economiche
È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone.

5. I concessionari di slot machines devono bloccarle. Gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.

6. È consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

7.Addestramento di cani e cavalli
È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
TESTO INTEGRALE ORDINANZA 539 - 3 MAGGIO 2020

Disposizioni del DPCM 26 aprile

Di seguito le principali indicazioni di maggior interesse per le imprese previste dal DPCM del 26 aprile valide dal 4 al 17 maggio:

1.Spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Dal 4 maggio è possibile recarsi in visita dai congiunti (cioè parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili) purché venga sempre rispettato il divieto di creare assembramenti anche all’interno delle abitazioni, mantenendo il distanziamento di sicurezza e utilizzando mascherine o altre protezioni per le vie respiratorie.
Rimangono vietati i trasferimenti in altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute oppure per assoluta urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Durante gli spostamenti sarà sempre necessario portare con sé l’autocertificazione. Le persone sottoposte a quarantena, o che hanno sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5° C, devono assolutamente rimanere presso il proprio domicilio.

2.Bar, ristoranti, ristorazione solo in take away
Le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie rimangono sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le attività di ristorazione potranno effettuare vendita da asporto e di consegna a domicilio. Il consumo non deve avvenire all'interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone.

3.Attività produttive
Confermato il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Dal 27 aprile sono ripartite le aziende ritenute strategiche dedite ad attività di export e i cantieri dell'edilizia pubblica (cantieri relativi a scuole, istituti penitenziari, edilizia residenziale pubblica e interventi contro il dissesto idro-geologico) con richiesta di autorizzazione in deroga ai Prefetti. Dal 4 maggio ripartono le attività di manifattura, costruzioni e commercio all'ingrosso, indicate nel dettaglio nell’allegato n.3 del DPCM.
Le imprese che riprendono l'attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura in sicurezza a partire dal 27 aprile.
Le attività devono rispettare le norme di sicurezza previste dai Protocolli sottoscritti tra le parti sociali, pena la sospensione dell’attività. I Protocolli regolano, tra le altre cose, le normative da rispettare per l’ingresso in azienda e nei cantieri, la sanificazione straordinaria negli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria, l’organizzazione di aziende e cantieri e il distanziamento tra dipendenti.
Le attività produttive che rimangono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza oppure in lavoro agile.

In allegato:
Elenco delle attività commerciali consentite (allegato 1),
Elenco dei servizi per la persona consentiti (all. 2),
Elenco delle attività produttive consentite (all. 3),
Misure igienico-sanitarie (all. 4),
Misure per gli esercizi commerciali (all. 5),

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alla pagina del sito del Governo che contiene le Domande frequenti (FAQ) sulla fase 2http://www.governo.it/it/faq-fasedue
ALLEGATI 1-5 DPCM 26 APRILE

Assistenza alle imprese nella fase 2

Ricordiamo che per ogni quesito o dubbio sulla fase 2, è possibile rivolgersi allo Sportello Ripartenza di Confcommercio Mantova (ripartenza@confcommerciomantova.it).
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