Il ministero dell’Interno, con circolare del 17 ottobre, ha chiarito che laddove si vada a sostituire la propria patente di guida per tutte le ragioni possibili – per furto, smarrimento, deterioramento, unificazione con la CQC, ecc – l’autista non deve chiedere la modifica della sua carta tachigrafica, se sulla nuova patente ci sia riportato anche il numero della patente sostituita. In pratica, l’obbligo di sostituire la carta tachigrafica nel caso in cui sulla nuova patente nel campo 12 sia riportato il numero della vecchia patente e il codice 71. Di conseguenza se gli agenti, nel corso di un controllo, dovessero trovarsi di fronte a un caso di questo tipo (di mancata modifica della carta tachigrafica) non possono applicare sanzioni. Il chiarimento è stato necessario dopo che il Ministero dei Trasporti, lo scorso 7 agosto, aveva dichiarato che sulle patenti emesse a partire dal 25 Luglio 2013 sarebbe risultato (campo 12) il numero della precedente patente e il codice 71, così da non dover costringere l’autista a chiedere una carta tachigrafica con il numero della nuova patente, risparmiando così tempi e costi. Adesso pure dal ministero dell’Interno si prende atto della semplificazione ricordata e si valuta che soddisfi l’esigenza di collegare patente di guida e carta tachigrafica fino al rinnovo di quest’ultima, garantendo la possibilità di controllo da parte degli organi di Polizia.
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