Il regolamento REACH. Indicazioni dell'Inail per tutelare i lavoratori dai rischi connessai all'attività lavorativa

29/08/2011

Il regolamento REACH. Indicazioni dell'Inail per tutelare i lavoratori dai rischi connessai all'attività lavorativa

Il 1° Giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento Europeo n. 1907 del 2006, che ha apportato numerosi cambiamenti nella legislazione comunitaria riguardo la produzione, la commercializzazione e l’utilizzo degli agenti chimici.
Essendo un Regolamento, esso ha validità immediata in tutti gli Stati dell’Unione Europea e non necessita di essere trasposto nell’ordinamento nazionale; l’acronimo sotto cui viene spesso indicato è REACH, dalle parole inglesi “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals”, ovvero “Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche”.

Obiettivo prioritario del REACH è raggiungere un alto livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, attraverso una migliore e più rapida identificazione delle proprietà delle sostanze chimiche; allo stesso tempo esso mira ad aumentare la competitività dell’industria chimica europea.
Pur trattandosi di un Regolamento inerente la circolazione delle sostanze chimiche in Europa, il REACH non riguarda solo le industrie del settore chimico, ma anche tutti i distributori* e gli utilizzatori di sostanze chimiche, secondo un nuovo approccio, che può essere definito rivoluzionario.

L’INAIL è particolarmente interessato all’attuazione del REACH in quanto si prevede che, in futuro, i principi in esso contenuti porteranno a un incremento delle conoscenze nel campo dell’igiene industriale, a un miglioramento della qualità e completezza delle informazioni sulle sostanze chimiche e quindi a una sensibile diminuzione delle patologie professionali.

Secondo alcuni studi prospettici entro il 2018, anno in cui il REACH andrà completamente a regime, ci sarà una riduzione delle patologie della pelle del 50%, di quelle respiratorie del 70% e un forte abbattimento delle neoplasie.

A breve scadenza, inoltre, c’è da ritenere che la circolazione delle informazioni porterà a valutazioni più accurate degli scenari di esposizione relativi all’uso in sicurezza delle sostanze chimiche e a una maggiore responsabilizzazione delle figure coinvolte nella salvaguardia della salute dei lavoratori.

Obiettivo primario dell’INAIL è garantire la tutela globale di ogni lavoratore contro i rischi e i danni connessi all’attività lavorativa, per questo si ritiene opportuna un’azione di sensibilizzazione verso l’attuazione del suddetto Regolamento attraverso le pagine del sito INAIL.

* Secondo il Regolamento REACH DISTRIBUTORE è qualsiasi persona (fisica o giuridica), con sede nella Comunità Europea (UE), che si occupa dello stoccaggio e della immissione sul mercato (commercializzazione) di prodotti.
Per essere considerati distributori occorre che sostanze e preparati commercializzati non siano modificati o re-imballati. Sono, quindi, considerati distributori:

  • imprese di stoccaggio, che si limitano a immagazzinare i prodotti;
  • organizzazioni di vendita, compresi i rivenditori al dettaglio;
  • un attore che appone il proprio marchio su un prodotto che non ha fabbricato personalmente. È fondamentale che il prodotto non venga modificato: se oltre ad apporre il proprio marchio, l’attore “utilizza” il prodotto, (per esempio, trasferendo la sostanza da un contenitore all’altro), ai sensi del Regolamento REACH è considerato un utilizzatore a valle e non un distributore.

Il ruolo principale dei distributori è quello di trasmettere le informazioni pertinenti all’interno della catena d’approvvigionamento, cioè:

  • fornire ai propri clienti le informazioni relative alle proprietà delle sostanze, ai rischi legati al loro utilizzo, agli scenari d’esposizione e alle misure di prevenzione raccomandate. Ciò si traduce, ad esempio, nel dovere di garantire che le sostanze vendute siano corredate dalle Schede di Sicurezza;
  • trasmettere al produttore o importatore, informazioni e richieste sui prodotti, in quanto potrebbero portare alla modifica delle misure di controllo dei rischi;
  • rispondere a richieste specifiche di informazioni formulate da clienti (utilizzatore a valle, consumatore, ecc..)

Il distributore è tenuto a conservare le informazioni relative a una sostanza o a un preparato per un periodo di almeno dieci anni dopo che ha fornito per l’ultima volta la sostanza o il preparato.

Inoltre, il distributore deve applicare le misure per la riduzione dei rischi relativi a trasporto, stoccaggio, ecc..

Un caso particolare è quello del RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO, cioè un distributore che sia stato delegato per quanto concerne gli adempimenti del REACH, da un produttore estero. In tal caso al rappresentante esclusivo fanno carico tutti gli obblighi del produttore:

  • registrare allegando la lettera di nomina del produttore;
  • per le sostanze “phase-in” preregistrare e partecipare al sief;
  • mantenere disponibile le informazioni per 10 anni, aggiornate sulle quantità e l’elenco dei clienti UE che rappresenta.

Clicca qui per consultare il regolamento REACH

Lo Sportello Ambiente – Sicurezza – Energia di Confcommercio Mantova è a disposizione delle aziende per fonire informazioni e assistenza. (tel. 0376 231210)

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