Lavoro accessorio con voucher, i chiarimenti del Ministero su modalità di comunicazione e variazioni

10/11/2016

Lavoro accessorio con voucher, i chiarimenti del Ministero su modalità di comunicazione e variazioni

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo obbligo di comunicazione per le prestazioni di lavoro accessorio.

Si segnalano di seguito alcune importanti novità.

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione:

  • qualora il lavoratore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
  • per il lavoratore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate è sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato nell’ attività lavorativa;
  • la comunicazione può riguardare una pluralità di lavoratori, purché si riferiscano allo stesso committente e siano dettagliati ed esposti analiticamente i dati di ciascun lavoratore interessato.

Per quanto riguarda le variazioni, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva chiarisce che la variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono ed individua a titolo esemplificativo alcune ipotesi:

  • se cambia il nominativo del lavoratore la comunicazione deve essere effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
  • se varia il luogo della prestazione anche in questo caso la comunicazione si effettua almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
  • in caso di anticipo e/o posticipo dell’orario di inizio della prestazione comunicazione almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
  • se al lavoratore viene chiesto di prolungare il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato (caso piuttosto ricorrente nei nostri settori date le caratteristiche della attività non sempre prevedibile) in questo caso la comunicazione va effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore, superando il limite dei 60 minuti;
  • se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
  • se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.

Rispetto alla sede dell’Ispettorato competente a cui inviare la comunicazione la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva chiarisce che la sede competente è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Tuttavia se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo.

La Federazione si attiverà per una maggiore semplificazione degli adempimenti che dovrà essere assicurata attraverso l'emanazione di un apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà, fra l'altro, definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

Per ulteriori informazioni:

AREA LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI
T. 0376 231231 – consulenzalavoro@confcommerciomantova.it

 

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