Lavoro intermittente, niente fax per la chiamata

02/01/2013

Lavoro intermittente, niente fax per la chiamata

Confcommercio informa che è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, la legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
L’articolo 34, comma 54, lett. a) ha previsto la soppressione del fax quale modalità di comunicazione della “chiamata” per il lavoratore intermittente. Restano pertanto possibili le comunicazioni della “chiamata” tramite PEC, e-mail, sms e web (procedura online). Sul tema FIPE e Confcommercio hanno segnalato al Ministero del Lavoro la necessità di una verifica tempestiva, volta ad individuare una possibile semplificazione. Con l’auspicio che queste considerazioni vengano accettate, ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni al riguardo.
Si riporta comunque quanto previsto dalle precedenti istruzioni ministeriali per l’invio della comunicazione tramite PEC, e-mail, sms e web.

MAIL e PEC
Il datore di lavoro che intende inviare la comunicazione mediante mail / PEC, dovrà compilare il modello “UNI_Intermittente” (reperibile agli indirizzi www.cliclavoro.gov.it e www.lavoro.gov.it) . Una volta compilato, il modello dovrà essere:
*allegato ad una mail / PEC avente ad oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente”;
*inviato all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it ;
Contrariamente a quanto affermato in precedenza il sistema non genererà una risposta automatica a conferma della ricezione della mail. Pertanto, per provare l’effettivo invio della comunicazione, il datore di lavoro dovrà conservare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.
Preme evidenziare che nella Nota in esame:
* viene precisato che i datori di lavoro hanno ancora la possibilità di inviare la comunicazione alle DTL, inviando una mail / PEC agli indirizzi messi a disposizione dalle medesime.

SMS
Il datore può comunicare la chiamata del lavoratore intermittente anche inviando un SMS al numero 339‐9942256. Le indicazioni operative modificano le modalità di utilizzo di tale canale comunicativo rispetto alle indicazioni fornite in precedenza. La comunicazione tramite SMS:
*potrà essere utilizzata solamente dai datori di lavoro registrati al portale “cliclavoro” e, in tal senso, nel form di registrazione il datore di lavoro dovrà comunicare il numero di cellulare che utilizzerà per l’invio delle comunicazioni di chiamata del lavoratore;
La registrazione del datore di lavoro al portale “cliclavoro” costituisce condizione necessaria per poter inviare la comunicazione mediante SMS, in quanto solo in questo modo il Ministero del Lavoro può associare (tramite il numero di cellulare) l’SMS di chiamata del lavoratore intermittente con il datore di lavoro che effettua la stessa.
L’SMS dovrà contenere le seguenti informazioni:
*tipo di comunicazione: “I” per l’invio della chiamata e “A” per l’annullamento di una chiamata precedentemente inviata;
*codice fiscale del lavoratore che effettuerà la prestazione lavorativa;
* tali dati andranno separati da uno spazio;
Potrà essere utilizzata solamente per comunicare la prestazione di un singolo giorno e per un singolo lavoratore, in quanto il Ministero precisa che:
*la data della chiamata del lavoratore intermittente coincide con il giorno nel quale viene inviato l’SMS;
*l’eventuale annullamento della chiamata è possibile solamente inviando un altro SMS (contenente il codice “A”) nel medesimo giorno in cui è stata comunicata la chiamata;
Pertanto, la comunicazione tramite SMS può riguardare solamente un lavoratore per una prestazione di una giornata.
Saranno scartate le comunicazioni che
*non contengono i dati richiesti;
*vengono inviate da un numero di cellulare non registrato sul portale “cliclavoro”, in quanto non riconducibili ad alcun datore di lavoro.

WEB
L’azienda, anche per il tramite del proprio intermediario abilitato, può inviare la comunicazione di chiamata del lavoratore intermittente anche mediante la compilazione dell’apposito modulo on‐line, disponibile sul portale “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) nella propria area riservata.
Anche in questo caso, pertanto, l’utilizzo della procedura on‐line prevede la necessità di registrazione al portale “Cliclavoro”.
Tale modalità di comunicazione è caratterizzata dai seguenti elementi:
*potrà essere utilizzata per comunicare più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, purché riferiti alla stessa azienda datrice di lavoro;
*una volta inserito il codice fiscale del lavoratore nell’apposito modello, il sistema in automatico proporrà l’elenco delle comunicazioni obbligatorie effettuate per l’assunzione con contratto di lavoro intermittente del medesimo lavoratore, cosicché il datore di lavoro (o l’intermediario) potrà richiamare con semplicità il “Codice Comunicazione” dell’UNILAV cui si riferisce la chiamata che sta effettuando;
*qualora nell’archivio del sistema non sia presente la comunicazione obbligatoria, non potendo indicare il “Codice Comunicazione”, la comunicazione per la chiamata del lavoratore intermittente potrà comunque essere effettuata;
*il modulo on‐line da la possibilità al datore di lavoro (o intermediario) di annullare anche una singola chiamata precedentemente effettuata (presumibilmente anche nel caso in cui la chiamata da annullare fosse inserita in una comunicazione riguardante più lavoratori). Di fatto, pur in assenza di indicazioni in tal senso parte del Ministero, si ritiene che la comunicazione di annullamento di una chiamata debba comunque contenere gli estremi identificativi del lavoratore (codice fiscale) e della chiamata stessa (codice comunicazione, se presente, e data di inizio e fine chiamata).

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