Ricordiamo che dal 1° luglio 2018 entra in vigore il divieto di corrispondere la retribuzione (articolo 1, comma 910, legge n. 205 del 2017 – Ispettorato nazionale del lavoro, nota 22 maggio 2018, n. 4538), nonché ogni anticipo di essa, ai lavoratori subordinati e collaboratori mediante denaro contante. Le aziende debbono utilizzare esclusivamente come mezzi di pagamento:
Ambito di applicazione
L'obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., indipendentemente dalla modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché le co.co.co. e i contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci. Restano esclusi, oltre ai rapporti con le P.A., i rapporti di lavoro domestico e quelli comunque rientranti nell'ambito dell'applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici. Sono inoltre esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Sanzioni
In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
L'Area Lavoro di Confcommercio (T. 0376 231231) rimane a disposizione per fornire chiarimenti e assistenza.