Si ricorda che gli impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (rsa/rsu) ovvero, in mancanza di queste, previa autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro (art.4, Legge 300/1970). In difetto di tale accordo/autorizzazione installare telecamere, anche se spente, rappresenta un reato di natura penale. L´installazione di una videocamera che, anche occasionalmente, possa riprendere l´attività o il passaggio di un dipendete nei luoghi di lavoro, senza accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o l´autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del lavoro, determina responsabilità penali per il datore di lavoro. A nulla valgono le dichiarazioni delle aziende volte ad identificare l´inizio delle videoriprese solo dopo l´avvenuta autorizzazione di uno dei due organi identificati. Al fine di evitare una qualsivoglia problematica giudiziaria a riguardo, le telecamere devono quindi necessariamente essere montate solo dopo aver ricevuto l´autorizzazione prevista. Gli uffici di Confcommercio sono a disposizione per presentare la pratica all'Ispettorato del Lavoro. (T. 0376 231247)