Commercio prodotti ittici, è obbligo informare il consumatore sul corretto impiego del pesce

26/08/2013

Commercio prodotti ittici, è obbligo informare il consumatore sul corretto impiego del pesce

Fida e Fiva Mantova, le federazioni di casa Confcommercio che rappresentano rispettivamente i dettaglianti di alimentari e i venditori ambulanti, informano che il 25 agosto è entrata in vigore una norma del Decreto del Ministro della Sanità che stabilisce che l’operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta, deve esporre apposito cartello riportante la dicitura “Informazioni al consumatore per un corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi. In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle”. Il cartello deve essere apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce; inoltre, le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. La norma non si applica ai prodotti della pesca decongelati che sono stati conservati congelati per un periodo di tempo sufficiente ad uccidere i parassiti vivi. L’inosservanza della norma comporta una sanzione pecuniaria da 600 a 3500 euro.

Categorie:  Alimentaristi al dettaglio
Fida Mantova
Ambulanti
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