Contratti a tempo determinato: le novità del Decreto dignità

27/11/2018

Dopo la conversione in legge del Decreto Dignità, sono operative dal 1° novembre le nuove disposizioni in materia di contratti a tempo determinato.
Ecco le principali novità.

Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata massima di 24 mesi e non più di 36 mesi; all’interno di tale arco temporale solamente i primi 12 mesi di contratto non necessitano di una causale, ossia di una motivazione che giustifichi la scelta del tempo determinato rispetto al tempo indeterminato.

Superati questi 12 mesi per raggiungere la durata massima di 24 mesi è necessario specificare una delle causali previste.

Qualora sia stipulato un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di effettive esigenze, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Rispetto alla disciplina precedente si segnala che il numero massimo di proroghe utilizzabili nell’arco dei 24 mesi è di 4 e non più di 5. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.


Utilizzando l’istituto del rinnovo è sempre necessario specificare la causale, anche se il primo contratto aveva una durata inferiore ai 12 mesi. Ogni rinnovo comporta inoltre un incremento dell’aliquota contributiva INPS e quindi del costo del lavoro dello 0,50%.

Si ricorda che tutti questi elementi si sommano a quanto già introdotto dal Jobs Act che prevende una percentuale massima di contratti a termine da calcolare in ragione della forza lavoro occupata a tempo indeterminato.

Per maggiori informazioni: Area Lavoro e Relazioni Industriali (T. 0376 231231).
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner
Il nostro network