DPCM dell'8 marzo, le nuove disposizioni valide fino al 3 aprile compreso

08/03/2020

Ecco una sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i nostri comparti contenute DPCM dell'8 marzo (in allegato il testo completo) valido da oggi 8 marzo 2020 fino al 3 aprile. Il DPCM del 9 marzo (in allegato) ha esteso queste misure a tutto il territorio nazionale.
  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • sono sospesi i servizi per l’infanzia, scuole di ogni ordine e grado e ogni attività didattica;
  • sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predispone le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura NON è disposta· per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

SPOSTAMENTI 
Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione (sotto) che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

LE FAQ DEL GOVERNO SUL DECRETO #IORESTOACASA DEL 9 MARZO 

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278

Sotto è disponibile  un modello in formato word che le aziende possono utilizzare per gli spostamenti per esigenze di lavoro dei propri dipendenti.

Confcommercio mette a disposizione due cartelli informativi per la clientela (vedi sotto) che invitiamo ad esporre, anche in più punti, in tutte le attività.
PUBBLICI ESERCIZI E CONSEGNE A DOMICILIO. Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali. Vedi FAQ sul sito della protezione civile: https://nuovocoronavirus.protezionecivile.it/pubblici-esercizi/index.htm
CORSI DI FORMAZIONE, ASSEMBLEE, INCONTRI PROMOSSI DA CONFCOMMERCIO SOSPESI FINO AL 3 APRILE
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo DCPM del 8 marzo che sospende fino al 3 aprile 2020 compreso le attività didattiche e formative e i contesti di assembramento, tutte le assemblee, gli incontri e i corsi di formazione promossi da Confcommercio sono sospesi fino a tale data.

Per maggiori informazioni sui corsi di formazione:
Centro di Formazione Confcommercio Mantova
T. 0376 231209/208 - formazione@sviluppomantova.it 

UFFICI CONFCOMMERCIO CHIUSI AL PUBBLICO
Per contribuire attivamente, per quanto possibile, al contrasto della diffusione dell'epidemia,  la sede centrale di Confcommercio a Porto Mantovano, gli uffici periferici di Ostiglia, Suzzara e Viadana e gli sportelli sul territorio di Asola, Castiglione delle Stiviere, Solferino, Goito  resteranno chiusi al pubblico.
Ricordiamo che l'attività dell'associazione continua 'a porte chiuse' e garantendo supporto e consulenza alle imprese.

Confcommercio Mantova mette a disposizione delle imprese, attraverso i propri strumenti social e web, un cartello che, con una grafica e spiegazioni chiare e semplici, indica ciò che è consentito e ciò che non lo è in Lombardia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo. 
TASK FORCE CONFCOMMERCIO MANTOVA
dedicata all'Emergenza Coronavirus

coronavirus@confcommerciomantova.it 
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