Entro il 17 ottobre occorre pagare l'addizionale Fondo Amianto per gli anni 2010 e 2011

11/10/2011

Entro il 17 ottobre occorre pagare l'addizionale Fondo Amianto per gli anni 2010 e 2011

Lo Sportelle Energia Ambiente Sicurezza di Confcomemrcio Mantova informa che l’Inail sta inviando alle imprese interessate la richiesta di addizionale dovuta al Fondo per le vittime dell’amianto per gli anni 2010 e 2011. Tale addizionale deve essere versata entro il 17 ottobre 2011.
Si ricorda che la legge finanziaria 2008 ha istituito, presso l’INAIL, un Fondo vittime dell’amianto per coloro che hanno contratto patologie asbestocorrelate per l’esposizione all’amianto ed alla fibra fiberfrax e, in caso di morte prematura, per gli eredi dell’assicurato. Tale Fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva alla rendita INAIL diretta o in favore dei superstiti, fissata in misura percentuale rispetto alla stessa. Il finanziamento del Fondo viene posto per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico delle imprese, mediante un’addizionale sui premi INAIL relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposi-zione all’amianto.

Criteri per il calcolo dell’addizionale
L’addizionale si applica ai premi ordinari, a quelli evasi ed a quelli supplementari per silicosi/asbestosi, al net-to della quota all’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL), calcolati sulle sottoindicate voci di tariffa.
In particolare, per la Gestione Terziario le aziende interessate sono quelle caratterizzate dalle seguenti  voci di lavorazione: 3620 (impiantistica industriale: macchinari, serbatoi, ecc.), 4100 (produzione, trasforma-zione, trasmissione, conversione e distribuzione dell’energia elettrica), 6100 (lavorazioni connesse con la metallurgia), 6211(taglio,piegatura, saldatura dei laminati e trafilati), 6310 (motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa, ecc.),6410 (autoveicoli e rimorchi, veicoli speciali,motocicli, ecc),6420 (mezzi di trasporto per via d’acqua),6581 (apparecchi termici), 7200 (lavorazione di rocce e minerali) e 9220 (carico e scarico facchinaggio di merci e materiali).

Per gli anni 2010 e 2011 la percentuale da applicare al premio è pari all’1,07%. In particolare per il 2010 l’addizionale è stata applicata al premio a consuntivo, mentre  per il 2011 è stata applicata ai premi di rata an-ticipata.
Sono incluse in questa seconda elaborazione INAIL le addizionali inferiori ad € 2,581 relative agli anni 2008 e 2009 escluse dalla precedente operazione. In tale ultimo caso la richiesta riguarda gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
L’addizionale non si applica ai premi speciali artigiani e agli altri premi speciali (PAT speciali).

Istituzione di un nuovo codice ditta, una nuova PAT o una nuova voce di tariffa dall’ 1.1.2008
Nel caso  di un nuovo rapporto assicurativo, di una  nuova PAT o di una  nuova voce di rischio, soggetta ad addizionale amianto con inizio attività dall’1.1.2008 il premio, calcolato in consuntivo o in pregresso, com-prende l’addizionale dovuta per il Fondo amianto.

Al riguardo, viene precisato che anche il ricalcolo dei premi a seguito di variazione con  aumento o diminuzio-ne del premio relativo alle voci soggette all’addizionale, comporta la rideterminazione dell’addizionale stessa.

Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello Energia Ambiente Sicurezza al numero 0376 231210.

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