Con l’avvicinarsi del periodo natalizio ritorna di attualità il tema del trattamento fiscale degli omaggi che, in questa ricorrenza siamo soliti erogare a clienti e fornitori o ai propri dipendenti. Dal punto di vista della deducibilità possiamo avere:
- Beni interamente deducibili se di valore NON superiore ad € 50,00 comprensivo dell’IVA indetraibile; - Beni soggetti al generale limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.08 se di valore superiore ad € 50,00.
Sotto il profilo Iva: - gli omaggi di beni di valore imponibile inferiore ad € 25,82 hanno IVA detraibile; - quelli di valore superiore a € 25,82 hanno IVA totalmente indetraibile.
Lo sdoppiamento del limite previsto, rispettivamente: - ai fini redditi (€ 50,00) - ed ai fini Iva (€ 25,82), rende necessario prestare particolare attenzione alle diverse situazioni che in concreto si possono verificare, soprattutto per effetto generato dall’Iva indetraibile, che come è noto va ad incrementare il costo dell’omaggio ai fini delle imposte dirette.
Cesto natalizio Relativamente agli omaggi occorre ricordare che la deducibilità dell’Iva resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande, purché di costo unitario inferiore a Euro 25,82. Qualora l’omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un’unica confezione regalo (es: il cesto natalizio), per la verifica della deducibilità del costo e per la detraibilità dell’Iva si deve considerare il costo unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti.
Omaggi a dipendenti dell’impresa o del professionista: il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dal reddito d’impresa. Ciò a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa.
Tuttavia va rilevato che, come chiarito dalla C.M. 59/E del 22/10/2008, in riferimento alle erogazioni liberali, ai sensi dell’art. 51 c. 3 TUIR le erogazioni in natura (sotto forma di beni e servizi) sono tassabili in capo al dipendente se superano l’importo di € 258,23 complessivo nel periodo d’imposta. L’IVA è indetraibile.
Conseguenze Iva e adempimenti relativi ai beni destinati ad omaggio
- Beni che non formano oggetto di produzione o commercio da parte dell’impresa La cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa è sempre irrilevante ai fini dell’Iva. Trattandosi di operazione fuori campo Iva, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita. L’unica accortezza da adottare, valida principalmente al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è quella di utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto (“cessione gratuita” oppure “omaggio”). Si riporta di seguito una tavola sinottica che riassume la disciplina più frequentemente applicata, e cioè quella degli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività tipica dell’impresa.
- Beni che formano oggetto di produzione o commercio da parte dell’impresa In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio sono proprio i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda e/o i beni che l’azienda commercializza. - dal momento che all’atto dell’acquisto/produzione non si è in grado di stabilire la loro esatta destinazione e, quasi sempre, vengono gestiti come costi inerenti all’attività aziendale dedotti interamente ai fini dei redditi e interamente detraibili ai fini Iva, la loro cessione gratuita deve essere assoggettata ad Iva sulla base del valore normale del bene stesso; - spetterà comunque all’azienda erogante decidere (ragioni di “eleganza” lo sconsigliano) se esercitare o meno la rivalsa IVA nei confronti del soggetto omaggiato.
CONCESSIONE DI “BUONI ACQUISTO” (VOUCHER) È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati. L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la tematica esclusivamente con riferimento alla disciplina IVA, non fornendo alcun chiarimento in relazione al trattamento dei voucher ai fini delle imposte sui redditi. Si consideri il caso in cui una società organizzi, per conto delle aziende clienti, un servizio di appalto-somministrazione di beni e/o servizi attraverso l’emissione di voucher utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi convenzionati da parte dei soggetti possessori dei buoni. L’operazione si articola in quattro diversi rapporti: • rapporto tra società emittente ed esercizi convenzionati, regolato da un contratto di appalto/somministrazione, con il quale l’affiliato si impegna a somministrare i beni e/o servizi all’emittente; • rapporto tra società emittente e azienda cliente, caratterizzato dalla cessione dei voucher ad un corrispettivo pari al valore nominale, comprensivo dell’IVA; • rapporto tra azienda cliente ed utilizzatore, caratterizzato dalla distribuzione gratuita dei voucher ai beneficiari, i quali possono utilizzarli presso la rete degli affiliati; • rapporto tra utilizzatori ed affiliati, caratterizzato dalla presentazione dei voucher al fine di ottenere il bene e/o servizio prescelto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i voucher non sono qualificabili come titoli rappresentativi di merce, bensì come documenti di legittimazione che consentono l’identificazione del soggetto titolato all’acquisto di un bene o di un servizio. La suddetta qualificazione dei voucher come semplici documenti di legittimazione implica l’irrilevanza ai fini IVA dei rapporti tra: • società emittente ed esercizi convenzionati; • società emittente e azienda cliente; • azienda cliente ed utilizzatori.
In tutti e tre i rapporti, infatti, la circolazione dei voucher non perfeziona una cessione di beni o una prestazione di servizi e la corresponsione del relativo valore nominale, laddove previsto, assume carattere di mera movimentazione finanziaria.
È invece soggetto ad IVA il rapporto tra gli esercizi convenzionati e gli utilizzatori dei voucher, anche se il prezzo da essi pagato è, in tutto o in parte, assolto attraverso la consegna dei buoni; di conseguenza, l’esercizio commerciale deve emettere lo scontrino fiscale o la fattura assoggettando ad IVA l’intero prezzo dei beni/servizi, anche se, in tutto o in parte, pagato con buoni acquisto.
Trattamento ai fini delle imposte dirette Non è invece chiaro il trattamento dei voucher ai fini dell’imposizione diretta. Nel caso in cui la qualificazione come semplici documenti di legittimazione operasse anche ai fini delle imposte sui redditi, il costo d’acquisto dei voucher sembrerebbe indeducibile, in quanto gli stessi non rientrano nella nozione di spese di rappresentanza fornita dal DM 19.11.2008. Se il buono, invece, si qualificasse come titolo rappresentativo di un bene, non sembrerebbero sorgere dubbi sulla relativa deducibilità.