Slitta al 2019 l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fissato al 1° luglio. Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018 che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
In particolare, il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.
Rimangono tuttavia confermate le misure che obbligano all'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per l'acquisto di carburante. Quindi, a partire dal 1° luglio 2018 relativamente all'acquisto di carburanti la deducibilità del costo e la detrazione dell’Iva è subordinata al pagamento effettuato con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari “abilitati” od anche tramite altro mezzo ritenuto idoneo: assegni, bancari e postali, assegni circolari, bonifico bancario o postale, addebito diretto, bollettino postale, vaglia postali e cambiari ed altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in C/C. In sostanza sono valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante.
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