Sacchetti per asporto merci, ecco le nuove disposizioni

27/01/2012

Sacchetti per asporto merci, ecco le nuove disposizioni

Pubblicato in G.U. il decreto-legge contenente disposizioni sui sacchetti per asporto merci, che contiene alcune novità rispetto al testo della “bozza” approvata dal Consiglio dei Ministri dello scorso 13 gennaio. L’art. 2 del decreto-legge consente la commercializzazione dei soli shoppers conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati e per quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchetti destinati all’uso alimentare e 100 micron per quelli destinati agli altri usi. Con decreto del Ministero dell’Ambiente, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, saranno individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti e le modalità di informazione ai consumatori. Lo stesso decreto-legge prevede la possibilità di consentire la commercializzazione di shoppers diversi da quelli di cui sopra alle condizioni stabilite con decreto del Ministrero dell’ambiente, in conformità al principio “chi inquina paga”.

Fida Mantova consiglia agli Associati di assicurarsi che i sacchetti acquistati e venduti poi ai clienti siano conformi alla norma, chiedendo la certificazione di conformità al fornitore. Per maggiori informazioni contattare la segreteria di Fida Mantova allo 0376 231235.

Di seguito il testo del provvedimento:

Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25/01/2012
Entrata in vigore del provvedimento: 25 gennaio 2012

 Art. 2
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per  asporto merci nel rispetto dell’ambiente
1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato  dall’articolo  23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto  merci,  è prorogato fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei  sacchi per l’asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i  sacchi per l’asporto destinati all’uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l’asporto destinati agli altri  usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell’Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. In conformità al principio «chi inquina paga» sancito dall’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l’asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il  competente  Dipartimento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei  sacchi non conformi al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria  dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della  medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Categorie:  Alimentaristi al dettaglio
Fida Mantova

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