Domanda Il comma 3-bis dell’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997, come introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. P) del decreto legge n. 70/2011, stabilisce una deroga dall’obbligo di istituzione della scheda carburante per i soggetti “che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate” emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione alla c.d. anagrafe tributaria. Nella Circolare 9 novembre 2012, n. 42 è stato affermato che l’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” determina una sostanziale alternatività fra le due modalità di certificazione – scheda carburante vs. strumenti di pagamento elettronico – che deve ritenersi vincolante per il contribuente per l’intero periodo d’imposta. Tale rigorosa affermazione non trova immediato riscontro nella formulazione letterale della norma ed inoltre vanificherebbe parzialmente la ratio semplificatrice ad essa sottesa, posto che il contribuente che decidesse di passare in corso d’anno alla modalità di certificazione degli acquisti mediante strumenti di pagamento elettronico dovrebbe comunque attendere l’inizio del successivo periodo d’imposta per usufruire dell’esonero dall’obbligo di istituzione della scheda carburante. Ciò posto, si chiede di conoscere se, meglio apprezzata la materia, al contribuente che intenda passare in corso d’anno alla modalità di certificazione mediante utilizzo di strumenti di pagamento elettronico sia consentito l’accesso al regime di esenzione dalla scheda carburante anche nel corso del periodo d’imposta pur in presenza di taluni presidi come il fatto che (i) detto passaggio avvenga in concomitanza con la chiusura di uno dei periodi infra-annuali di liquidazione IVA e (ii) la nuova modalità di certificazione sia mantenuta dal contribuente sino al termine del periodo d’imposta. Risposta Come già chiarito con la circolare n. 42/E del 2012, le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo in materia di scheda carburante sono finalizzate ad introdurre, in un’ottica di semplificazione, un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 444 del 1997. In base al tenore letterale della disposizione – che consente la certificazione dell’acquisto di carburante con modalità semplificate rispetto alla scheda carburante solamente per quanti effettuano i predetti acquisti “esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate” – è stato chiarito che i due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi. L’utilizzo dell’avverbio esclusivamente deve, infatti, ritenersi riferito alla modalità di certificazione scelta dal contribuente per documentare tali spese/costi. La possibilità riconosciuta dal legislatore di avvalersi di un sistema di documentazione semplificato rispetto a quello della scheda carburante per la documentazione delle operazioni di acquisto del carburante deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui la scelta di tale sistema documentale sia integrale. Ciò nondimeno, l’esclusività nelle modalità di certificazione di tali operazioni – che deve ritenersi comunque necessaria – non pregiudica la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d’anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione. Ciò, purché, a partire da tale momento – verosimilmente coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’Iva -, le operazioni di acquisto di carburante vengano documentate “esclusivamente” mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
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