A partire dal 1° gennaio 2014, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative dovranno essere effettuati obbligatoriamente con strumenti tracciabili, anche se l’importo dovesse essere inferiore alla soglia di 1.000,00 euro sancita nell’ambito della disciplina antiriciclaggio. Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro. Per il pagamento dei canoni di locazione, quindi, sarà necessario, a partire dal primo gennaio, utilizzare strumenti tracciabili (bonifici o assegni non trasferibili) a prescindere dal fatto che l’importo sia inferiore (o superiore) alla soglia di 1.000,00 euro. Posto tale obbligo, qualche dubbio si presenta in relazione ai correlati profili sanzionatori. Si ricorda, infatti, che la violazione del limite al trasferimento del denaro contante, così come degli assegni privi della clausola di non trasferibilità, è punita dall’art. 58 comma 1 del DLgs. 231/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo trasferito; sanzione che, secondo le indicazioni ministeriali, si applica nei confronti sia di chi trasferisce sia di chi riceve la somma in contanti (o l’assegno). Ai sensi dell’art. 58 comma 7-bis primo e secondo periodo del D.Lgs. 231/2007, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro, mentre nel caso di violazione dei limiti per importi superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Sanzioni solo per pagamenti in contanti da 1.000,00 euro in su. Sembra, quindi, conseguirne che, ove il pagamento del canone di locazione dovesse avvenire in contanti (o con assegno trasferibile) per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, si rischierebbe l’applicazione del ricordato complesso sanzionatorio, integrandosi una violazione delle disposizioni dell’art. 49 del DLgs. 231/2007. Ove, invece, il pagamento del canone di locazione dovesse avvenire in contanti (o con assegno trasferibile), ma per importi inferiori a 1.000,00 euro, tale regime non sarebbe applicabile, non costituendo una violazione delle disposizioni dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Rivolgiti a Confcommercio Mantova per ricevere informazioni e approfondimenti in materia di locazioni e per conoscere le proposte esclusive riservate alle imprese associate.
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